L’ing. Carlo Caio mi ha contattato per avere un parere in materia di polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi derivanti dalla sua professione tecnica. Nel gennaio 2012 aveva ricevuto una comunicazione dall’avv. della sig.ra Alfa con richiesta di risarcimento danni in conseguenza di lesioni sui muri perimetrali dell’abitazione sita ad Alessandria, asseritamente provocati dai lavori di ristrutturazione di un edicola al piano strada. L’ingegnere aveva sottoscritto una polizza RCP nel giugno 2012, senza però comunicare quanto ricevuto dalla sig.ra Alfa. Nel gennaio 2013 l’ing. Caio riceveva la notifica dell’atto di citazione da parte della sig.ra Alfa con vocatio in ius al 20 maggio 2013. Per questo motivo denunciava il sinistro alla propria compagnia assicurativa che prontamente rispondeva, negando ed eccependo l’operatività della polizza.
Spiegavo al sig. Caio che l’assicurazione non aveva tutti i torti ad aver negato la manleva, perché non era stata proposta denuncia al momento della lettera di costituzione in mora e aveva omesso di denunciare detta contestazione al momento della stipula del contratto.
Unica possibilità per smontare l’avversaria tesi di inoperatività della polizza era invocare l’art. 1892 cod. Civ. sotto il profilo della colpa lieve “una dimenticanza”.
Ciò, nel caso di specie, invertirebbe l’onere della prova, obbligando la Compagnia Assicuratrice a provare che le dichiarazioni inesatte o reticenti, quali cause dell’annullamento della polizza, fossero state determinate da dolo o colpa grave.
Responsabilità Professionale